Come muoversi quando l’albero del vicino va oltre i propri confini e quindi arriva nel tuo giardino? Ecco cosa dice la legge.
L’articolo 896 c.c. 1 comma dispone che ogni persona che abbia un vicino con piante i cui rami versano proprio giardino, possa in qualunque momento chiedere che questi vengano tagliati o può egli stesso tagliare la parte che entra nella proprietà salvo regolamento o usi locali. Vale il principio per cui è vietato invadere il fondo altrui con i rami e le radici dei propri alberi.
L’art. 896 è molto chiaro, un albero, anche se posto a distanza legale non può invadere nemmeno con la frondosità della chioma la proprietà di altre persone. Da qui la possibilità da parte del vicino di obbligare in qualunque momento il proprietario del giardino dove la pianta è ubicata a recidere i rami pendenti in quanto costituisce tutela della proprietà individuale.
In caso di risposta negativa, il proprietario dell’albero fa scattare l’abuso del diritto e il richiedente, tramite Giudice otterrà quanto richiesto in quanto autore di un illecito extracontrattuale e assume funzione risarcitoria.
Cosa afferma la Cassazione
Una sentenza della Cassazione recente ci ricorda che il vicino non può agire solo per chiedere la condanna del proprietario ad eseguire i lavori. Nel caso in questione la proprietaria di un terreno citava in giudizio le vicine per avere la condanna a pagamento della somma per provvedere alla potatura di alcune piante che versavano sul confine delle due proprietà e anche del danno per i rami invadenti. Il Tribunale ordinò alle convenute di provvedere alla potatura delle piante.
Non contente, le due persone si rivolsero alla Corte di Appello indicando la violazione dell’art.112 c.p.c. perché il Tribunale aveva pronunciato condanna risarcitoria in forma specifica. La Corte distrettuale ritenne che il Tribunale avesse sbagliato a condannare le convenute alla potatura delle piante.
Secondo i giudici supremi, i giudici del Tribunale sono in contraddizione, prima affermando che la domanda della proprietaria poteva essere inserita in forma specifica e poi, dopo aver deciso la condanna delle proprietarie del terreno su cui i rami della pianta invadono a provvedere alle spese di potatura, ha omesso di esaminarne la fondatezza. In base alla norma quindi il vicino può obbligare invocando condanna, il proprietario ad eseguire la potatura ma può anche agire per essere autorizzato ad eseguire lui stesso la potatura a spese del vicino.
L’art. 896 stabilisce solo i limiti legali della proprietà senza attribuirne alcun diritto autonomo. Il diritto quindi di recisione dei rami è imperscrittibile. Si deve escludere però che il diritto di far ricadere i rami nella proprietà vicina possa essere acquistato per usucapione. Unica possibilità di appello per quanto riguarda il vicino è che i rami crescono naturalmente e quindi non possa costituire oggetto di possesso e che l’accettazione dei rami del vicino sia solitamente dovuta a gentile concessione.