Sapete che in alcuni specifici casi è possibile evitare l’obbligo della dichiarazione IMU? Facciamo chiarezza in vista del primo versamento di giugno
Mancano pochi giorni a quella che è considerata la data ultima per il versamento dell’acconto dell’IMU 2023 ed in alcuni casi, oltre al pagamento, occorrerà presentare anche la cosiddetta ‘dichiarazione IMU’. Si tratta di un documento che è obbligo redigere nel caso in cui l’IMU riguardi un terreno agricolo diventato area fabbricabile oppure qualora un fabbricato sia stato demolito su un’area divenuta conseguentemente edificabile.
Se la scadenza per il pagamento dell’acconto è il 16 giugno, per presentare la dichiarazione vi è invece tempo fino al 30 giugno dell’anno successivo a quello di avvio del possesso degli immobili o dell’anno in cui sono state registrate importanti variazioni dell’imposta da versare.
Dichiarazione IMU, attenzione alla scadenza: ma chi deve presentarla e chi no?
Possono occuparsi della presentazione sia il contribuente stesso che il commercialista o altri intermediari per poi consegnare il documento direttamente al Comune nel quale il relativo immobile si trova con conseguente emissione di una ricevuta. Ma vi è anche un’altra possibilità: spedirla con raccomandata (senza ricevuta di ritorno) in busta chiusa all’Ufficio tributi del comune indicando espressamente “Dichiarazione IMU” sulla busta, insieme all’anno di riferimento.
Questa modalità serve per fare in modo che essa venga considerata ‘presentata’ nel giorno stesso della consegna all’ufficio postale. Ed è un ottima procedura in particolare per chi abita all’estero ma in Italia ha un immobile che richiede tale Dichiarazione. L’alternativa è quella di inviarla via PEC oppure optare per la via telematica accedendo al sito dell’Agenzia delle Entrate con SPID, CNS o CIE e raggiungendo la relativa sezione.
Dichiarazione, quando non va presentata e quando occorre farlo
Ecco chi però non deve presentarla. Di base informazioni già in possesso del Comune non dovranno essere oggetto di dichiarazione. Inoltre come previsto dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 11443 del 3 maggio 2023: le aree edificabili già oggetto di dichiarazione ai fini IMU/ICI, qualora sia variato il valore di mercato dell’immobile e purché la variazione non sia collegata a variazioni urbanistiche, non dovranno essere oggetto di dichiarazione.
Vi è invece obbligo di presentazione nel caso in cui il Comune non risulti in possesso delle informazioni necessarie per la verifica del corretto adempimento dell’obbligo tributario. I casi sono molteplici: ad esempio qualora l’immobile sia stato oggetto di un “atto di concessione amministrativa su aree demaniali” o ancora sia stato oggetto di locazione finanziaria; o se l’atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto ha avuto a oggetto un’area fabbricabile ad esempio in caso in cui il terreno agricolo sia diventato area fabbricabile o l’area sia divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato.