Attenzione se decidete di pagare l’affitto in contanti, vediamo cosa prevede la legge in tal senso e se vi sono dei limiti di spesa oltre i quali non andare.
Si può pagare l’affitto di un immobile in contanti? Si tratta di un quesito che in tanti si pongono ed in merito al quale vi sono non pochi dubbi. La preoccupazione è legata al fatto che trattandosi di una forma di pagamento non tracciabile si possa incorrere in successive problematiche.
Ma cosa dice la legge in tal senso ed esistono limiti di spesa oltre i quali non è consentito andare? In effetti vi sono norme ad hoc legate a questa modalità di pagamento che definiscono una serie di limitazioni ed obblighi da seguire con scrupolo e che sia il locatore che il conduttore devono rispettare per evitare il rischio di controlli e di multe salate.
Iniziamo subito con il confermare che sì, il canone di affitto può essere versato in contanti ma entro una specifica soglia mensile che non deve essere superata agendo così nel pieno rispetto delle regole e senza che comporti sanzioni. Nella fattispecie si fa riferimento al Decreto Milleproroghe convertito in legge il 25 febbraio 2022 nel quale sono riportate tutte le specifiche in merito alla regolamentazione del pagamento in contanti del canone di affitto.
Definendo il limite mensile che è variato in modo molto dinamico nel corso degli ultimi anni: infatti dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 tale soglia era di 1999,99 euro ma successivamente, a partire dal 1 gennaio 2022, il limite è stato portato a 999,99 euro.
L’approvazione di un emendamento in fase di conversione in legge del Decreto lo ha però innalzato nuovamente a 1999,99 euro per tutto l’anno 2022. Dal 2023 invece si è ritornati alla soglia di 999,99 euro. Superata tale cifra il pagamento dell’affitto dovrà necessariamente essere effettuato con bonifico, carta di credito o assegno.
Violare la soglia comporta l’applicazione di una sanzione che potrebbe raggiungere cifre anche piuttosto importanti. Si rischia infatti di dover pagare tra l’1 ed il 40% dell’importo versato e a rischio sono sia il locatore che l’inquilino. Vi è inoltre un’altra importante raccomandazione: la ricevuta di locazione (contenente data del pagamento, importo versato, doppia firma e marca da bollo da 2 euro in caso di canone superiore a 77,47 euro) deve essere sempre rilasciata, in caso di pagamento in contanti del canone di affitto, dal locatore dietro richiesta dell’inquilino.
È l’articolo 1199 del Codice Civile a specificarlo e l’inquilino, qualora il proprietario si rifiutasse di emettere fattura, ha il diritto a non pagare l’affitto o dimostrare l’avvenuto pagamento con prove specifiche. Infine un ultimo dettaglio: qualora l’inquilino non disponga di un conto corrente potrà pagare il canone di affitto versando l’importo mensile su una carta prepagata del locatore.
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