L’Inps ha fornito una serie di chiarimenti in merito agli aumenti legati al taglio del cuneo fiscale e per i pensionati ci sono brutte notizie che riguardano proprio la tredicesima. Ecco cosa si prevede
Il taglio del cuneo fiscale con conseguente incremento dello sgravio contributivo a favore dei lavoratori dipendenti è stato un argomento molto discusso nelle ultime settimane. La misura decisa dal governo Meloni ed inserita nel DL n.48/2023 fornisce infatti una boccata di ossigeno a migliaia di lavoratori con due sconti previsti.
Il primo direttamente nella retribuzione mensile, purché non superiore a 1.923/2.692 euro, nella misura del 6-7%. Il secondo invece va ad interessare la tredicesima, con i medesimi limiti di introito e nella misura del 2-3%. Questo criterio viene applicato anche nel caso in cui la tredicesima venga erogata a ratei mensili, caso in cui verranno applicate le due misure di sconto nella stessa busta paga.
Taglio cuneo fiscale, attenzione alle differenze tra stipendio e tredicesima: il chiarimento Inps
Quella relativa alla tredicesima è una brutta notizia resa nota attraverso i chiarimenti dell’Inps in merito ai contenuti del decreto Lavoro: la si può trovare nel messaggio n. 1932/2023 nel quale vengono fornite tutte le istruzioni attuative riguardanti l’incremento dello sconto sulla quota dei contributi previdenziali da applicarsi a partire dal 1° luglio 2023. Ebbene la tredicesima mensilità non subirà aumenti e resterà sgravata nella misura base del 2-3%.
Il chiarimento interessa l’incentivo a favore di dipendenti pubblici e privati, ad esclusione dei domestici, portato nel 2022 dallo 0,8% del primo semestre al 2% del secondo semestre e rimodulato nel 2023 al 3% e al 2% in base su un massimale retributivo di, rispettivamente, 1.923 e 2.692 euro. L’unico limite è dunque la retribuzione lorda non superiore a 35mila euro annui. Con l’ultimo Decreto legge l’incremento è stato di altri 4 punti percentuali ma, si legge nel chiarimento Inps, “senza ulteriori effetti sul rateo della tredicesima”. Così si è dunque passati a 6 o 7 punti percentuali, parametrati sempre su retribuzione imponibile su base mensile per tredici mensilità non superiore a 2.692 e 1.92 euro. Solo così sarà riconosciuto l’esonero contributivo con riduzione dell’aliquota ordinaria del 9,19% a 3,19 o 2,19%.
La tredicesima non cambia
Nulla cambierà invece sulla tredicesima con applicazione del 2 o 3% e non, spiega l’Inps, nella misura aumentata. Se il lavoratore la riceverà a dicembre (o suddivisa mensilmente) si troverà dunque due sconti diversificati del 6-7% e del 2-3%.