Comunione dei beni in un rapporto coniugale. Scopriamo quali sono i beni che non rientrano nel regime: attenzione a quello che acquisti.
La comunione dei beni è il regime patrimoniale con il quale i futuri coniugi scelgono di definire la titolarità dei beni, che saranno acquistati dal giorno successivo alle nozze. Attualmente, in Italia, è possibile sposarsi scegliendo tra due tipi di regime patrimoniale: comunione o separazione dei beni.
Chi sceglie la comunione dei beni decide che i beni acquistati dei coniugi nel corso del matrimonio concorderanno a formare un unico patrimonio comune di cui entrambi sono proprietari al 50%.
Scegliendo questo regime patrimoniale entrambi i coniugi sono ugualmente proprietari dei beni, indipendentemente dall’apporto reale di ognuno. In base a quanto stabilito dalla legge del 20 settembre del 1975, alla coppia che non indica espressamente il regime patrimoniale che intende adottare sarà applicata la comunione dei beni.
Scegliendo il regime di separazione dei beni ogni coniuge è titolare esclusivo dei beni acquistati durante il matrimonio. Fermo restando che nel rispetto delle esigenze familiari entrambi i coniugi devono contribuire alle spese in maniera proporzionale alle loro possibilità.
La scelta del regime patrimoniale adottato deve essere compiuta prima del matrimonio, tuttavia la disciplina italiana permette di modificarlo tramite atto pubblico redatto davanti ad un notaio.
Quali sono i beni inclusi nel regime patrimoniale di comunione adottato dai coniugi?
Comunione dei beni: ecco i beni inclusi ed esclusi dal patrimonio comune
Fanno parte del patrimonio in comune dei coniugi tutti i risparmi che il marito e la moglie hanno messo dalla parte durante la vita matrimoniale. Rientrano nella comunione dei beni anche le aziende costituite dopo il matrimonio e gestite da entrambi i coniugi. La comunione riguarda anche i debiti contratti, sia congiuntamente che in maniera separata.
Ad ogni modo, in base a quanto stabilito dal Codice civile, non possono rientrare nella comunione i beni:
- esistenti prima del matrimonio;
- ricevuti dopo il matrimonio tramite donazione o successione;
- ottenuti a titolo di risarcimento danni o di pensione d’invalidità al lavoro;
- di uso personale o necessari all’esercizio di una professione;
- acquistati vendendo o dando in cambio beni personali.
Lo scioglimento della comunione dei beni termina alla morte di uno dei due coniugi o in seguito all’annullamento del matrimonio. Chiaramente non si può più fare riferimento al regime patrimoniale di comunione dei beni dopo la separazione o il divorzio. Fermo restando che i coniugi hanno la possibilità di modificare il regime patrimoniale, con un accordo redatto davanti ad un notaio.