Una recente sentenza della Cassazione ha cambiato il pignoramento di un bene in comunione di beni tra due persone.
Quando due persone decidono di contrarre matrimonio devono scegliere se adottare il regime di comunione dei beni oppure quello della separazione dei beni. La comunione dei beni è il risultato di un accordo tra due o più individui che mettono a disposizione i propri beni costituendo un patrimonio comune, godendone equamente dei frutti e partecipando insieme alle spese.
Comunione dei beni, significa dunque che i beni acquistati dai coniugi insieme o individualmente nel corso del matrimonio, entrano automaticamente a far parte di un unico patrimonio comune a entrambi che ne sono proprietari al 50%, indipendentemente dall’apporto reale di ognuno.
Nel regime di separazione dei beni ogni coniuge è titolare esclusivo dei beni acquisiti durante il matrimonio. Con la separazione dei beni gli sposi mantengono la titolarità esclusiva anche sui beni acquisiti durante il matrimonio. La scelta del regime di separazione dei beni può essere fatta dagli sposi:
Fatta questa distinzione vediamo cosa accade per un pignoramento tra due persone in cui vige la comunione dei beni.
Rientrano nel patrimonio comune, i risparmi di ciascun coniuge accantonati durante la vita matrimoniale, le aziende costituite dopo il matrimonio e gestite da tutti e due i coniugi e così pure i debiti, sia quelli contratti congiuntamente dai coniugi che quelli separatamente.
Sono esclusi invece dal patrimonio comune i beni personali di ciascun coniuge:
Il pignoramento di un bene oggetto comunione dei beni riguarda necessariamente anche il coniuge non debitore. Nello specifico: il bene in comunione legale deve essere necessariamente aggredito per l’intero, il coniuge non debitore, contitolare del bene sottoposto all’espropriazione, è soggetto passivo dell’espropriazione stessa, con diritti e doveri identici a quelli del coniuge debitore esecutato ed infine il pignoramento deve essere notificato anche al coniuge non debitore.
Tuttavia una recente sentenza ha cambiato in maniera importante questo aspetto. Secondo questa sentenza, l’espropriazione forzata di un bene in comunione legale per il debito di uno solo dei coniugi comporta il dissolvimento della comunione solo per quel bene, con il diritto del coniuge non debitore di ricevere la metà della somma lorda ricavata dalla vendita o dal valore del bene in caso di assegnazione. Una novità sicuramente importante da non trascurare assolutamente e che ha stravolto la precedente disciplina.
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