Mancato pagamento dell’IMU e ora l’importo è molto alto: si potrà rateizzare? Ecco cosa stabilisce l’Agenzia delle Entrate.
L’Imposta municipale propria (IMU) è una tassa comunale che i proprietari di immobili devono pagare obbligatoriamente. Se, invece, l’immobile rappresenta la casa principale tale pagamento non dovrà essere effettuato.
Però, bisogna fare attenzione perché se l’abitazione principale rientra tra le cosiddette “categorie di lusso (A/1, A/8 e A/9)”, il pagamento dell’IMU è ancora obbligatorio. Si precisa che per abitazione principale si intente quella nella quale il contribuente ha stabile e abituale residenza.
Riguardo al pagamento, esso avviene in due rate con scadenze già programmate. La prima rata è il versamento dell’acconto e scade il 16 giugno; la seconda, invece, scade il 16 dicembre ed è il versamento del saldo. Qualora le scadenze cadessero di sabato o in un giorno festivo, i versamenti saranno prorogati al primo giorno lavorativo.
Comunque, il contribuente può anche decidere di pagare l’IMU in una unica soluzione, purché il versamento sia effettuato entro il 16 giugno.
Pagamento IMU a rate: i chiarimenti di MEF e AdE
Molti contribuenti si pongono la domanda se è possibile rateizzare l’importo dell’IMU in caso di mancato pagamento. A rispondere la prima volta al quesito è il ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) presentando il 20 settembre 2021 un documento ancora valido.
In particolare, si legge nel testo che i debiti IMU possono essere rateizzati secondo le indicazioni presenti nell’articolo 1, commi 796-797 della legge numero 160 del 27 dicembre 2018.
Nello specifico, si stabilisce che l’ente locale creditore o il soggetto affidatario, possano concedere la rateizzazione dell’importo del debito fino a 72 rate mensili. Condizione imprescindibile è che il debitore sia in una situazione di difficoltà temporanea e obiettiva. La rateizzazione dell’IMU deve essere, però, richiesta dal debitore.
Il testo MEF rimanda per ulteriori precisazioni alla Risoluzione numero 3 del 2020 dell’Agenzia delle Entrate in cui conferma ciò che stabilisce l’articolo 1, commi 796-797 della legge 160/2019.
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate rimanda all’autonomia dei comuni la questione poiché, secondo l’articolo 52 del decreto legislativo numero 466 del 1997, è l’ente locale stesso che può disciplinare le modalità di riscossione, compreso la rateizzazione dei debiti. Tale norma dovrà essere inserita obbligatoriamente nel regolamento comunale.
Invece, qualora l’ente locale abbia affidato la riscossione a soggetti esterni le norme che si applicano sono quelle stabilite dall’articolo 1, comma 792/b della già citata legge 160/2019. In pratica, secondo tale comma per le somme affidate all’agente della riscossione la rateizzazione deve seguire le disposizioni stabilite dall’articolo 19 del DPR 602/1973.
In conclusione, quindi, nel caso in cui si volesse rateizzare l’IMU si consiglia di verificare se il proprio comune ha deliberato in merito un regolamento.