Il Social bonus come funziona e come si indica nel modello 730? Approfondiamo un argomento fondamentale per chi si prepara alla compilazione della dichiarazione dei redditi.
Il credito d’imposta conosciuto con la denominazione “Social bonus” è una novità che si aggiunge al modello 730. Il Social bonus è dedicato a persone fisiche, imprese, enti e società. In termini pratici si tratta di erogazioni agli Enti del Terzo Settore a sostegno del recupero di immobili inutilizzati e dei beni confiscati alla criminalità.
La misura concede agli ETS, dunque, di avere accesso ad un canale di finanziamento per coprire i costi sostenuti per i progetti di recupero indicati. Gli immobili dovranno necessariamente essere destinati allo svolgimento dell’attività degli ETS di interesse generale e non commerciale.
I crediti d’imposta sono pari al 65% per le donazioni pari o inferiori al 15% del reddito imponibile effettuare da persone fisiche. Il credito scende al 50% per le donazioni sostenute da enti e aziende (in quest’ultimo caso per donazioni pari o inferiori al 5 per mille dei ricavi annuali). Tale credito si divide in tre quote annuali. Approfondiamo le modalità di indicazione del Social bonus nella dichiarazione dei contribuenti persone fisiche.
Social bonus nel modello 730, le indicazioni per le persone fisiche
Per le erogazioni liberali agli enti del terzo settore effettuare dalle persone fisiche viene riconosciuto un credito d’imposta del 65% del valore delle erogazioni stesse. In linea generale, la normativa prevede che l’importo del credito non debba mai essere superiore al 15% del reddito complessivo della persona fisica.
Nel modello 730 il Social bonus andrà indicato nel Quadro G, Rigo 15. Nello specifico, il contribuente dovrà inserire il codice 11 per il credito d’imposta della misura. Come detto la percentuale sarà ripartita in tre quote annuali che saranno di pari importo.
Il credito è utilizzabile anche in compensazione con un codice tributo che verrà segnalato con apposita risoluzione dell’Agenzia delle Entrate. La compensazione potrà essere utilizzata a partire dal periodo di imposta successivo a quello dell’erogazione liberale effettuata presentando il modello F24 tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (sarà necessario essere in possesso delle credenziali digitali).
Per le persone fisiche il credito d’imposta è fruibile a decorrere dalla dichiarazione dei redditi riguardante l’anno in cui l’erogazione liberale è stata effettuata (modello 730 2023 per le erogazioni del 2022).
La quota annuale che non verrà utilizzata potrà essere utilizzata, poi, nelle successive dichiarazioni dei redditi relative a periodi di imposta diversi fino al totale esaurimento del credito.