Quali conseguenze produce il congedo Legge 104 sulla tredicesima? I lavoratori potrebbero rimanere molto delusi dalla soluzione al quesito.
Il congedo Legge 104 è un periodo di assenza retribuita, della durata massima di 2 anni, che può essere richiesto dai lavoratori dipendenti (pubblici o privati), per assistere un familiare disabile grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 104/1992.
Per il riconoscimento di tale diritto, tuttavia, si rispetta un preciso ordine di priorità, che slitta in favore dei vari soggetti solo nel caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti. Nell’ordine, il congedo straordinario spetta al coniuge, al convivente di fatto, alla parte dell’unione civile convivente del disabile grave, ai genitori (anche adottivi o affidatari), a uno dei figli convivente del disabile, al fratello o alla sorella convivente o da un parente/affine entro il terzo grado convivente della persona disabile grave.
Durante il periodo di congedo, al lavoratore dipendente spetta un’indennità, il cui importo è pari all’ultimo stipendio percepito prima del congedo. L’ammontare della prestazione, tuttavia, si calcola solo sulle voci fisse dello stipendio e non anche su quelle variabili e, dunque, non su eventuali bonus, straordinari, rimborsi.
Ma che impatto ha il congedo Legge 104 sulla tredicesima? Rientra quest’ultima tra gli elementi fissi o variabili della busta paga?
Congedo Legge 104: quali effetti sulla tredicesima?
La tredicesima mensilità, al pari delle ferie e del TFR (Trattamento di Fine Rapporto), si matura soltanto nell’arco del periodo lavorativo effettivamente svolto. Di conseguenza, se il rapporto di lavoro viene sospeso, non viene aggiunta in busta paga.
Per tutto il periodo di congedo straordinario, il lavoratore percepisce l’indennità mensile calcolata sull’ultimo stipendio, comprensivo anche del rateo della tredicesima mensilità e delle altre eventuali mensilità aggiuntive. Cosa vuol dire? Che, durante il congedo, il dipendente non avrà diritto a nessun altro versamento oltre all’indennità.
È opportuno ricordare che, annualmente, la cifra massima del congedo Legge 104, che va suddivisa tra indennità economica e accredito figurativo, è adeguata alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi. Per quest’anno, l’indice ISTAT è stato interessato da una variazione dell’8,1%. Di conseguenza, per i lavoratori dipendenti, il massimale dell’indennità è di 40.366 euro all’anno (cioè 110,59 euro al giorno) e la contribuzione figurativa di 13.320,65 euro.
Specifichiamo, infine, che il periodo di assenza per congedo non è calcolato ai fini della maturazione, oltre che della tredicesima, delle ferie e del Trattamento di Fine Rapporto. Ma, poiché il biennio di permesso è coperto da contribuzione figurativa, è valido per il calcolo dell’anzianità assicurativa.