La Legge 104 prevede agevolazioni per le persone disabili e per chi le assiste. In alcuni casi, però, può non essere riconosciuta.
La legge 104/1992 comporta il riconoscimento dei diritti delle persone affette da disabilità grave e prevede una serie di agevolazioni per loro e per chi li assiste. In questo articolo vi spieghiamo in quali casi può essere respinta la domanda per beneficiare della legge 104 e cosa bisogna fare.
Grazie alla legge 104 del 1992 un lavoratore dipendente può godere ogni mese di giorni di permesso retribuiti – o periodi di congedo sempre retribuiti- per se stesso o per assistere un familiare con disabilità grave. In particolare si può fare richiesta della 104 per assistere il coniuge o il convivente di fatto, un figlio, un genitore o un familiare fino al terzo grado di parentela.
Tuttavia per godere delle agevolazioni previste dalla 104, requisito sine qua non è la sussistenza di un handicap grave. L’handicap si considera grave se la minorazione è tale da richiedere una assistenza generale e continuativa.
Per comprendere quali malattie possono comportare il riconoscimento dei benefici di questa legge sono state predisposte delle apposite tabelle ministeriali.
Al fine di poter beneficiare di tutte le agevolazioni previste dalla legge 104, è indispensabile che vi sia il riconoscimento ufficiale della disabilità da cui il soggetto è affetto.
Il primo step sarà, dunque, un certificato da parte del proprio medico curante il quale dovrà elencare con precisione le motivazioni per le quali il suo paziente sta chiedendo di fruire della legge 104. Dopo 90 giorni l’interessato dovrà presentare direttamente domanda all’Inps.
È possibile rivolgersi ad un Caf che si occuperà di tutte le pratiche. Dopo non più di 30 giorni dalla richiesta all’Inps il soggetto con disabilità dovrà sottoporsi ad una visita medica di fronte ad una commissione Asl. Dopo la visita si aprono due scenari: la domanda di riconoscimento dell’invalidità grave può essere accettata oppure può essere respinta.
La situazione di handicap accertata nel verbale potrà essere rivista entro un termine stabilito dalla commissione oppure a richiesta dell’interessato in caso di aggravamento della malattia. Tuttavia, se l’esito della visita non soddisfa l’interessato, quest’ultimo può impugnare il verbale davanti al giudice entro sei mesi dalla notifica del verbale stesso. Il procedimento richiede la necessaria presenza di un avvocato.
Depositato il ricorso, il giudice nominerà un consulente – un medico – che dovrà accertare lo stato di salute del soggetto e verificare se sussistono o meno le condizioni per il riconoscimento dell’handicap grave. Il consulente nominato dal giudice verrà affiancato da un medico legale nominato dall’Inps. Nel caso in cui una persona non fosse soddisfatta nemmeno del resoconto della visita ad opera del consulente nominato dal giudice, ha tempo 30 giorni per contestare le conclusioni della perizia.
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