Alcuni contribuenti possono ottenere l’esonero totale oppure parziale per il pagamento dell’IMU: scopriamo perché e quali sono.
Sappiamo che i contribuenti a cui spetta il versamento dell’IMU (Imposta Municipale Unica) sono chiamati a saldarlo tramite due rate annuali: la prima scade il 16 Giugno e la seconda il 16 Dicembre. Il versamento è a carico di proprietari di immobili ed anche su coloro che, pur non possedendone, godano su di essi di cosiddetti diritti reali come l’utilizzo e l’usufrutto, l’abitazione e la enfiteusi (quest’ultimo solitamente di tipo agricolo).
Negli ultimi anni l’imposta dell’IMU è stata rimodulata in più occasioni, ad esempio venendo accorpata con la Tasi nel 2020 e successivamente, nel 2022, modificata dalla stessa Corte Costituzionale affinché i coniugi residenti in immobili differenti, anche non formalmente separati, potessero godere del diritto all’esenzione. In molti casi, le modifiche legislative sull’IMU sono state effettuate a causa della crisi economica resa più aspra dalla pandemia del Covid ed oggi, quindi, il tributo sottostà a diverse forme di esenzione e di riduzione.
Quali sono dunque le categorie di contribuenti che non devono versare l’imposta? E quali quelle che possono versarla in forma ridotta? Ebbene, ciò dipende essenzialmente da due fattori: il tipo di immobile in questione e la condizione soggettiva di chi la possiede, tanto per il proprietario singolo quanto per le circostanze relative alla multiproprietà. Entriamo più nel dettaglio.
Le categorie di contribuenti a cui spettano esenzione e riduzione dell’IMU
Partiamo dalla prima categoria, ovvero i contribuenti a cui spetta l’esenzione totale. Sono innanzitutto i proprietari di fabbricati adibiti ad abitazione principale, ovvero ove si abbia la residenza anagrafica e la dimora effettiva e continuativa, che non sia di lusso e che quindi non appartenga alle categorie catastali A1, A8 e A9.
Le altre categorie di fabbricati che vengono assimalate alla principale e che dunque godono dell’esenzione dal versamento sono gli immobili non affittati e di proprietà di personale delle forze armate o di polizia; gli immobili di anziani e disabili ricoverati in case di cura; gli alloggi sociali; unità immobiliari facenti capo a cooperative; e case famigliari assegnate al genitore affidatario dei figli nei casi di separazione e divorzio.
La riduzione del 50% dell’IMU, invece, spetta nei casi di comodato d’uso gratuito dell’immobile, verso parenti di primo grado che lo utilizzino come abitazione principale e nei casi di inagibilità ed inabitabilità dell’immobile, che devono essere accertati dal Comune di pertinenza o autocertificati dal proprietario. Tuttavia, essendo proprio i Comuni i beneficiari dell’imposta e disponendo di regolamenti che possono variare in base alle disposizioni normative di ciascuno, per qualsiasi dubbio o necessità di approfondimento la soluzione migliore da adottare è di richiedere delucidazioni all’ufficio tecnico competente.