Cosa accade se c’è in atto uno sciopero aerei e non parti più con il tuo volo? Puoi avere diritto ad un risarcimento? Ecco cosa c’è da sapere.
Immaginate di essere lì, pronti a partire con il vostro bel bagaglio, con la vostra compagna o vostro compagno, con famiglia al seguito o anche da soli, e di punto in bianco il vostro volo non parte più. Uno improvviso sciopero degli aerei vi costringe a stare a terra e a non partire. Una vera e propria beffa, dopo aver organizzato meticolosamente un viaggio, che sia di svago o di lavoro. È sempre fastidioso non dover partire, e a molte persone viene davvero il panico, su come poi bisogna muoversi.
Oltre alla rabbia di un volo e di un viaggio perso, ecco che ci si comincia ad interrogare se, a causa di uno sciopero, si ha diritto ad un risarcimento. Sarebbe almeno il male minore, avere quantomeno la quota di ciò che abbiamo investito, ma di cui non abbiamo potuto usufruire. E allora, in caso di sciopero degli aerei, abbiamo diritto ad ottenere un risarcimento? Ecco tutto quello che c’è da sapere, e cosa dice la regolamentazione a riguardo.
Sciopero aerei: si ha diritto ad un rimborso?
Non partire con il proprio volo, è di sicuro una delle sensazioni più antipatiche che possano capitare. È davvero frustrante essere in aeroporto e dover restare a terra e non dover partire. Quando partirà il mio volo? Devo cercare una nuova compagnia che non sia in sciopero? Sarò risarcito? E questa è una delle domande più frequenti che un viaggiatore si pone: sarò risarcito del mio viaggio mancato? In questa materia, c’è un aspetto molto chiaro che non va sottovalutato.
Infatti, ogni sciopero che vada a coinvolgere personale che sia di volo o di terra, quindi aeroportuale, non prevede per il passeggero un risarcimento causato da disagi relativi ad uno sciopero. Se si va a pensare, è davvero una beffa oltre al danno subito. C’è però una regolamentazione da parte dell’Unione Europea, proprio in materia di diritti del passeggero, che stabiliscono dei punti chiave che possono essere fatti valere in questi casi.
I diritti del passeggero
Innanzitutto, un passeggero ha diritto ad essere assistito a terra e deve avere il prima possibile, una soluzione alternativa al volo che aveva. Può comunque, un passeggero, avanzare richiesta di rimborso presso la propria compagnia, laddove il proprio volo fosse nella fascia oraria in cui c’è stato lo sciopero, presentandosi puntualmente all’imbarco, e che il volo abbia un tempo inferiore dell’anno e mezzo. Tendenzialmente un passeggero ha diritto ad un rimborso in caso di ritardo o cancellazione di un volo, fino ad un massimo di 600 euro.
In caso di sciopero però tale diritto può decadere. Se i voli partono ma comunque è negato l’imbarco, è un motivo valido per poter avanzare alla compagnia una richiesta di danni, o laddove lo sciopero avesse avuto un poco preavviso. Per le tratte brevi, un eventuale rimborso, post reclamo presentato e nell’arco di un anno e mezzo, è di 250 euro pe le tratte brevi, entro i 1500 chilometri. Fino ai 3500 km, tratte medie, il risarcimento è fino ai 400 euro, per un massimo di 600 per le tratte lunghe. In caso di sciopero, vale comunque la pena di fare un tentativo chiedendo il rimborso.