Non sempre va a buon fine: ecco, quindi, quando ti conviene procedere con la sospensione della partita Iva ordinaria o forfettaria 2023
Negli ultimi anni, sempre più cittadini italiani hanno deciso di aprire una Partita Iva per intraprendere un’attività lavorativa autonoma.
Tuttavia, non sempre questa scelta va a buon fine, e ci sono delle situazioni in cui è meglio ripensarci. Nel resto dell’articolo, vedremo quando conviene procedere con la sospensione della Partita Iva ordinaria o forfettaria nel 2023. Ecco se è possibile e quando farlo.
Conviene effettuare la sospensione della partita Iva?
Aprire una Partita Iva è possibile in molte situazioni, ad esempio quando si avvia un’attività commerciale o si svolge una libera professione. In alcuni casi, può risultare conveniente sia dal punto di vista fiscale che dell’autonomia lavorativa. Tuttavia, a volte i guadagni possono calare o le spese aumentare, portando il contribuente a ripensare alla sua scelta. In questo articolo, vedremo quando conviene sospendere la Partita Iva ordinaria o forfettaria nel 2023, per poter valutare al meglio la situazione e prendere la decisione più giusta.
La sospensione della Partita Iva, sia ordinaria che forfettaria, non è possibile. Il lavoratore autonomo può scegliere di mantenere attivo il regime fiscale o di interromperlo. In quest’ultimo caso, non ci sono costi da sostenere, ma solo una procedura burocratica da seguire. Tuttavia, è possibile aprire una nuova Partita Iva con un numero differente rispetto a quella chiusa. Esiste solo un caso in cui è ammessa la sospensione della Partita Iva, ovvero per la ditta individuale che affitta l’unica azienda. Anche in caso di assenza di fatturato, la Partita Iva deve comunque presentare la dichiarazione dei redditi e gli adempimenti amministrativi previsti, che possono variare a seconda del regime fiscale scelto.
La sospensione di una partita Iva è diversa dall’esclusione dal regime agevolato. Nel secondo caso, l’esclusione è automatica quando sono presenti le cause previste dalla legge. Chi non può aderire al regime agevolato sono coloro che hanno rapporti di lavoro con datori di lavoro o società, o coloro che hanno redditi superiori a 30.000 euro o che non sono residenti in Italia. Anche coloro che effettuano la cessione di fabbricati o mezzi di trasporto nuovi o che si avvalgono di regimi speciali o forfettari sono esclusi. La verifica della presenza delle cause di esclusione deve essere effettuata nel periodo d’imposta in cui si vuole adottare il regime agevolato.