La definizione agevolata sulle liti fiscali pendenti permette una risoluzione rapida e pacifica. La domanda può essere inviata subito.
L’Agenzia delle Entrate ha reso operativi gli uffici per le ricezioni delle domande della definizione agevolata per risolvere le liti fiscali pendenti dal 1 gennaio 2023. Grazie a questa soluzione potrete eliminare in maniera facile le controversie attive per quest’anno.
Sulla piattaforma internet dell’Agenzia delle Entrate è già disponibile il modello da completare per inviare la domanda della definizione agevolata. Questa permette di sanare le liti fiscali pendenti sulla propria condizione a partire dal 1 gennaio 2023. In particolare la definizione agevolata si applica a quelle controversie per cui il processo non si è concluso con pronuncia definitiva alla data di presentazione della domanda. Per poter attivare la definizione agevolata è necessario inviare la domanda per via telematica all’Agenzia delle Entrate a cui farà seguito il pagamento di un importo pari al valore della controversia.
Ci sono poi degli sconti sul pagamento in base al grado di giudizio in cui è arrivata la controversia in sede di processo. Se la controversia pende in primo grado, l’importo da pagare dopo la presentazione della domanda è pari al 90% del valore della controversia. Caso diverso si ha se c’è una soccombenza della competente agenzia fiscale nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata al 1 gennaio 2023. In questo caso l’importo da pagare è pari al 40% del valore della controversia. Infine, in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado, l’importo è del 15% del valore della controversia. I giudizi pendenti dinnanzi alla Corte di Cassazione per i quali l’Agenzia delle Entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio possono essere definite con un pagamento pari al 5% del valore totale della controversia.
Come compilare e inviare la domanda della definizione agevolata
Come detto, il modello da compilare per la domanda può essere reperito sulla piattaforma online dell’Agenzia delle Entrate. Questa può essere presentata per ciascuna controversia autonoma da colui che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o da chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione. Sul frontespizio della domanda è possibile spuntare la casella “domanda sostitutiva” nell’ipotesi di sostituzione della domanda precedentemente presentata, da identificare mediante indicazioni del suo numero di protocollo.
La domanda deve essere accuratamente compilata e può essere inviata all’Agenzia delle Entrate tramite posta certificata PEC. Il numero di protocollo della controversia deve essere inserito in maniera corretta nella domanda in modo che all’ufficio del Fisco a cui viene recapitata la domanda sia subito comprensibile di che tipo di controversia si devono occupare.
Le informazioni contenute nella domanda
Nella domanda è necessario indicare l’importo lordo dovuto per la definizione e le somme pagate a qualsiasi titolo. Il versamento di queste somme può essere fatto in un’unica soluzione oppure a rate, con un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. Nel caso si scelga la seconda opzione, questa deve essere indicata nella domanda.
Viene inoltre richiesto di indicare la data del versamento dell’importo netto per la definizione in un’unica soluzione o per la prima rata.