La fatturazione elettronica ha rivoluzionato la vita di molti contribuenti. L’Agenzia delle Entrate chiarisce alcuni dubbi in merito.
Il 6 marzo 2023, l’Agenzia delle Entrate ha annunciato un’iniziativa volta a fornire informazioni sulle fatture elettroniche e i corrispettivi telematici trasmessi oltre i termini di legge a specifici contribuenti passivi IVA. Questa situazione solleva interrogativi sulla questione del ritardo nella trasmissione delle fatture elettroniche, che è stata una delle violazioni più frequenti dall’introduzione dell’e-fatturazione.
Tuttavia, questa infrazione non comporta quasi mai alcun rischio di evasione fiscale o debito d’imposta. Pertanto, ci si chiede perché ci sia una specie di “punizione” per un problema che deriva semplicemente dall’implementazione di un nuovo adempimento che ha portato enormi benefici all’Amministrazione Finanziaria in termini di recupero dell’evasione fiscale.
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate prevede di fornire informazioni specifiche alle imprese che hanno trasmesso fatture elettroniche B2B (emesse a imprese private) e B2G (emesse nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni) e corrispettivi giornalieri telematici al sistema di interscambio oltre i termini previsti dalla legge. Queste informazioni saranno fornite dopo una ricognizione dei dati risultanti nel sistema di interscambio e saranno rivolte solo a specifici contribuenti soggetti passivi IVA.
Le informazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate potrebbero essere utili per consentire ai contribuenti di valutare la correttezza dei dati e fornire ulteriori elementi, fatti e circostanze per giustificare eventuali anomalie. Lo scopo della comunicazione è quello di informare i contribuenti che possono beneficiare di riduzioni sanzionatorie per le violazioni formali commesse entro il 31 ottobre 2022 e quelle prodromiche alle violazioni riguardanti le dichiarazioni presentate validamente per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d’imposta precedenti, se regolarizzano le anomalie entro il 31 marzo 2023, come previsto dall’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
Errori formali ed errori meramente formali
Il nostro sistema legislativo distingue tra errore formale ed errore meramente formale. La differenza tra le due è sottile ma importante, poiché la prima norma prevede la non punibilità di comportamenti che costituiscono “mera violazione formale senza alcun debito d’imposta”, mentre la seconda prevede che “non sono punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo”.
Secondo l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, queste due condizioni devono essere considerate in modo alternativo e non congiunto. Ciò significa che se manca una sola di queste condizioni, non si può parlare di violazione meramente formale. Questo criterio di demarcazione può portare molte violazioni nell’ambito di quelle “meramente formali”, come l’omissione della comunicazione della variazione del domicilio fiscale di un’impresa o l’errore di indicazione del codice ATECO dell’attività esercitata.
Riassumendo, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che, durante la prima applicazione delle nuove disposizioni riguardanti la trasmissione delle fatture al Sistema di Interscambio, un file fattura inviato con un minimo ritardo, ma comunque tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell’imposta, costituisce una violazione non punibile ai sensi dell’articolo 6, comma 5-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Queste nuove indicazioni dovrebbero essere prese in considerazione sia dall’Agenzia delle Entrate nella comunicazione ai contribuenti, sia dai contribuenti stessi durante la valutazione se aderire o meno alla sanatoria delle irregolarità.