La nuova comunicazione INPS chiarisce l’accesso alla pensione a 61 anni. Una misura utilissima da sfruttare subito.
Il messaggio numero 1100 del 2023 dell’INPS ha chiarito l’accesso alla pensione anticipata denominata Quota 97,6. Si tratta di una misura poco nota che è il caso di conoscere bene. Chi ha compiuto 61 anni e 7 mesi nel 2024 può accedere a questo anticipo pensionistico. La domanda va presentata entro il primo maggio di quest’anno.
Questo anticipo è riservato a chi svolga attività usuranti. La prima parte della richiesta doveva essere presentata lo scorso anno ed entro il primo maggio tutta la documentazione deve essere in ordine. Entro tale data, ricorda l’INPS, si deve completare la domanda altrimenti si dovrà posticipare il pensionamento. Ad essere inclusi in questa misura sono coloro i quali svolgono lavori in galleria, cava o miniera oppure nei cassoni ad aria compressa o ad alte temperature. Anche i palombari e coloro che lavorano con il vetro cavo o che trasportano amianto sono inclusi.
La normativa ricomprende anche in questo anticipo pensionistico i lavoratori che fanno lavoro notturno per almeno sei ore consecutive nell’intervallo dalla mezzanotte alle 5:00 per almeno 64 notti all’anno. In alternativa sono anche ricompresi coloro i quali svolgono tre ore di lavoro notturno per un anno lavorativo intero. Anche gli addetti alla linea catena sono inclusi.
Tali attività usuranti devono essere state svolte almeno per la metà della vita lavorativa o alternativamente almeno per sette degli ultimi dieci anni. C’è bisogno di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni. L’età minima, come ricordato è di 61 anni e 7 mesi oppure di 62 anni e 7 mesi se si è lavoratori autonomi.
La domanda per andare in pensione con questa misura va presentata all’INPS attraverso un documento differente dalla comune domanda di pensione. È utile farsi aiutare dal CAF perché la domanda telematica mette in difficoltà molti pensionati e c’è bisogno anche di inserire il modulo AP45. Chi non rispetta il termine del primo maggio accumulerà ritardo sul percepimento della prima mensilità di pensione. Per un ritardo di 30 giorni, la prima mensilità scatterà un mese dopo, se il ritardo è di 60 giorni la prima erogazione si avrà dopo due mesi e così via.
L’articolo 1, co. 206 della legge 232/2016 ha cancellato le finestre mobili che imponevano sino al 2016 un’attesa pari di 12 mesi prima del primo assegno. Dal 1° gennaio 2017 la pensione si percepisce dal mese successivo al perfezionamento dei requisiti.
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