L’assegno di maternità di base, detto anche “assegno di maternità dei comuni”, è una prestazione assistenziale concessa dai comuni e pagata dall’Inps. Ecco l’iter per accedervi.
Novità sul fronte dell’assegno di maternità di base, la prestazione assistenziale concessa dai comuni e pagata dall’Inps come previsto dall’art. 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 51. Ne hanno diritto – in caso di parto, adozione o affidamento preadottivo – cittadini residenti italiani, comunitari o stranieri in possesso di titolo di soggiorno, ma solo entro determinate soglie di reddito.
Inoltre, i richiedenti dell’assegno di maternità di base non devono avere alcuna copertura previdenziale, ovvero devono rispettare un determinato importo massimo fissato annualmente, né devono essere già beneficiari di altro assegno di maternità Inps ai sensi della legge 23 dicembre 1999 n. 488. Ma veniamo alle ultime novità.
Con la pubblicazione della circolare dello scorso 8 marzo 2023 l’Inps ha comunicato gli importi e i limiti di reddito per quest’anno relativi all’Assegno di maternità concesso dai Comuni, aggiornato in base alla variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, attualmente pari all’8,1%.
Nella circolare dell’Inps si ricorda che dal 1° marzo scorso è abrogato l’articolo 65, legge 23 dicembre 1998, n. 448, che istitutiva l’Assegno per il Nucleo Familiare concesso dai Comuni. L’assegno mensile di maternità che spetta per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, è di importo pari a 383,46 euro per 5 mensilità, per un totale di 1.917,30 euro.
Il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee) da considerare per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, avvenuti dal 1° gennaio 31 dicembre di quest’anno, è pari a 19.185,13 euro. La domanda per l'”assegno mamme” va presentata al Comune di residenza, che dovrà poi verificare la sussistenza dei requisiti di legge per la concessione della prestazione (articoli 17 e seguenti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2000), entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall’ ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo.
Il contributo non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali, a meno che si abbia diritto a percepire dal Comune la quota differenziale. L’importo dell’assegno è rivalutato ogni anno per le famiglie di operai e impiegati sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo Istat, che poi provvede a pubblicare ogni anno l’importo nella circolare sui salari medi convenzionali.
Sempre di corsa? Ti capisco, ma ho un trucco che può aiutarti a liberare tempo…
La pressione fiscale in Italia è uno degli argomenti più discussi e sentiti sia da…
L’assicurazione auto è una polizza di responsabilità civile che i proprietari di un autoveicolo devono…
Sicuramente avrete sentito parlare della fine del Mondo in termini di città più a Sud,…
Reduce da un enorme successo agli Oscar, Oppenheimer si è portato casa diverse statuette, tra…
Organizzare una cerimonia di matrimonio tradizionale, al giorno d’oggi, può rappresentare una vera e propria…