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Fisco

Sono “spiccioli”, ma se hai la Partita IVA devi dichiararli: possono costarti carissimi

Chi lavora con la partita Iva è tenuto al pagamento di una piccola “tassa” che se non pagata può portare parecchi problemi   

Chi dice fattura presuppone da sempre il pagamento di una piccola imposta che tutti siamo tenuti a pagare. L’abbiamo sempre pagata, ma ora qualcosa è cambiato, e bisogna fare molta attenzione.

Occhio all’accertamento dell’Agenzia delle Entrate – AnsaFoto (Ilovetrading.it)

Stiamo parlando dell’imposta di bollo, che è obbligatoria se l’importo della fattura, escluso, esente o fuori campo IVA, supera i 77,47 euro. L’obbligo può essere assolto in maniera differente, a seconda che si tratti di fattura elettronica o cartacea, ma è ineludibile. Nel primo caso, va pagata come disposto dall’art. 6, DM 17/06/2014; è dunque comodo e utile sfruttare l’apposita funzione nell’ambito della fattura elettronica.

Nel secondo caso, invece, si può procedere con la classica apposizione della marca telematica, oppure in forma virtuale, che richiede la specifica menzione in fattura dell’“imposta di bollo assolta in modo virtuale ex art. 15 Dpr 642/72”, l’autorizzazione dell’Agenzia della Entrate e la presentazione della relativa dichiarazione, con versamenti a saldo e in acconto. Poi sarà il caso di stare molto attenti, perché da quando si fa fattura elettronica il bollo si paga cumulativamente su tutta una serie di fatture emesse nel trimestre precedente. Ecco perché va fatta la massima attenzione: non dovendo più incollarla come prima sulla fattura cartacea, si rischia di dimenticare l’incombenza e non pagare il bollo. A quel punto un controllo dell’Agenzia delle Entrate potrebbe portarvi una sanzione, piccola ma comunque fastidiosa. Perciò, pensate a un promemoria: è un appuntamento a cui non si può proprio mancare!

Cosa succede se non si paga il bollo

Le principali categorie dei contribuenti tenute al versamento sono le seguenti:

  • Imprenditori artigiani e commercianti, agenti e rappresentanti di commercio;
  • Lavoratori autonomi, professionisti titolari di partita Iva;
  • Società di persone, società semplici, Snc, Sas, Studi Associati;Società di capitali ed enti commerciali, SpA, Srl, Soc. Cooperative, Sapa, Enti pubblici e privati diversi dalle società;
  • Istituti di credito, Sim, altri intermediari finanziari, società fiduciarie;
  • Enti che non svolgono attività commerciali;
  • Organi e amministrazioni dello Stato.
Il bollo va applicato su tutte le fatture di importo superiore a 77 euro e 47 centesimi – AnsaFoto 8.3.23 (Ilovetrading.it)

Nel caso di invio di una fattura cartacea in pdf via e-mail, occorre indicare l’assolvimento sulla copia dell’emittente, indicando il numero univoco attribuito al contrassegno. Per la fattura elettronica c’è invece il campo “Bollo virtuale”, la cui compilazione è estremamente utile per il pagamento dell’imposta.

L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti, nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi, due elenchi che contengono tutti gli estremi delle Fatture elettroniche emesse nel trimestre solare di riferimento. Nell’elenco A sono indicate le fatture che riportano il flag nella suddetta casella, nell’elenco B le fatture che, pur avendo le condizioni per l’imposta, non riportano il flag, per errore o dimenticanza. L’emittente può comunque rimediare modificando i dati dell’elenco B, entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

Per quanto riguarda i termini di versamento, la scadenza è quella del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre. A partire dal quest’anno, è salito da 250 a 5.000 euro il limite per il rinvio del versamento dell’imposta di bollo sulle e-fatture del primo e secondo trimestre. La disposizione si applica alle fatture elettroniche emesse a decorrere dal 1° gennaio scorso. Il pagamento può essere effettuato sul sito dell’Agenzia delle Entrate con addebito su conto corrente bancario o postale, o tramite Modello F24 inserendo gli appositi codici tributo. In caso di versamento tardivo/omesso/insufficiente, la sanzione è pari al 30% dell’imposta evasa. Si può naturalmente optare per il ravvedimento operoso con la riduzione a 1/9, 1/8 e così via, in base alle norme vigenti.

Enrico

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