L’Inps ha diffuso una nuova circolare in cui si tratta il tema Naspi e le nuove norme a riguardo. Qualcuno rischia di non riceverla
La Naspi, che sta per Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego, è un’indennità di disoccupazione mensile che generalmente è ricevuta da coloro che perdono il posto di lavoro in modo involontario.
Di solito, a beneficiare della suddetta indennità sono lavoratori dipendenti, apprendisti, soci di cooperative o personale artistico che hanno un rapporto lavorativo di tipo subordinato, oppure dipendenti della pubblica amministrazione che hanno contratti a tempo determinato. Infine, operai che lavorano nel campo dell’agricoltura e hanno contratti a tempo indeterminato o determinato.
Per ottenere la Naspi, è importante corrispondere ai seguenti requisiti: essere disoccupati, avere 13 settimane di contributi nei 4 anni antecedenti l’inizio del periodo in cui si è rimasti senza lavoro. Avere accumulato un mese di lavoro nell’anno precedente l’inizio della fase di disoccupazione. Ora, la nuova circolare dell’Inps è inerente la Naspi e l’accesso all’indennità di disoccupazione, chiarendo ulteriormente le norme a riguardo.
Nello specifico, l’Inps si è concentrata su altre ipotesi di accesso alla Naspi, e tra queste c’è la fine del rapporto lavorativo quando ci si dimette per giusta causa, recesso del curatore oppure risoluzione di diritto nel corso di una liquidazione giudiziale.
L’apertura di liquidazione giudiziale nei confronti del datore di lavoro, non è ragione di licenziamento ed è previsto che i rapporti di lavoro subordinato in atto alla data della sentenza dichiarativa rimangano interrotti finché il curatore non comunichi il recesso. “Le eventuali dimissioni del lavoratore nel periodo di sospensione, tra la data della sentenza dichiarativa fino alla data della comunicazione del curatore, si intendono rassegnate per giusta causa, ma con effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale”, ha comunicato l’Inps stessa.
In questo caso, quindi, le dimissioni avvengono per giusta causa e sono da considerare perdita involontaria del lavoro. Ergo, è possibile, se ci sono anche gli altri requisiti, accedere alla Naspi. Secondo le norme, le dimissioni per giusta causa decorrono all’atto pratico dalla data in cui si apre la liquidazione giudiziale, ergo, la decorrenza è retroattiva rispetto alla data delle dimissioni. Tutto questo significa che il legislatore ha deciso che la richiesta per ottenere la Naspi deve essere mandata entro 68 giorni, che decorrono dalla data di fine rapporto lavorativo. Nel caso in cui non si rispettino tali scadenze, l’indennità non sarà riconosciuta neanche se dovessero esserci i requisiti per ottenerla.
Unica eccezione, è solo per le dimissioni per giusta a causa dopo sentenza, la cui data di presentazione della richiesta (sempre entro 68 giorni), decorre dal giorno in cui il lavoratore si dimette e non dal giorno in cui termina il rapporto di lavoro.
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