Se siamo proprietari di un immobile commerciale all’interno del quale é presente un soppalco inutilizzabile, possiamo evitare di pagare l’IMU per quella superficie? Scopriamo cosa dice la normativa.
Poniamo di avere un immobile commerciale e, al suo interno, un soppalco fatiscente e che non utilizziamo da tempo. Ebbene: dobbiamo pagare l’IMU anche per questa porzione di superficie in disuso? Oppure la normativa ci consente di ottenere un’esenzione totale o anche solo una riduzione di costo sulla sua base imponibile?
Per scoprirlo, dobbiamo fare riferimento all’articolo 1 della legge 160 del 2019 attualmente in vigore. L’argomento viene disciplinato tra i commi 738 e 783 dell’articolo e, nello specifico, alla lettera “b)” del comma 747. In essa vengono stabiliti tutti i requisiti necessari da presentare all’ufficio tecnico del Comune presso cui é ubicato l’immobile.
Inoltre, ogni Comune potrebbe disporre di un regolamento IMU deliberato dal proprio Consiglio, a compendio ed integrazione della legge 160. Per questo motivo, oltre a rispettare i parametri della legge, é indispensabile verificare anche altre eventuali richieste avanzate dal Comune di appartenenza.
Cosa stabilisce la norma della legge 160 che disciplina l’IMU riguardo a soppalchi in disuso
Alla lettera “b)” del comma 747 del primo articolo della legge 160, dunque, troviamo tutti i requisiti da rispettare per poter avanzare la domanda. Le condizioni in cui deve versare il soppalco, secondo la norma, devono essere tali da riconoscerlo innanzitutto come di fatto non utilizzato; oltre a ciò, deve essere anche dichiarato come inagibile ed inabitabile, attraverso una perizia a carico del proprietario.
La perizia e tutti i suoi allegati possono essere prodotti dall’ufficio tecnico comunale o, in alternativa, da un tecnico abilitato, in base al d.p.r. n. 445 del 2000, attraverso una dichiarazione sostitutiva presentata al Comune dal proprietario dell’immobile. Ricevuta dunque la richiesta, i Comuni hanno facoltà di verificare le condizioni di fatiscenza del fabbricato.
Se il Comune accoglie la domanda avanzata dal proprietario e, a seguito di verifica, dichiara il soppalco (o anche altro fabbricato) inagibile e inabitabile anche attraverso opere di manutenzione, ecco che, ai sensi della legge, può quindi applicare una riduzione della base imponibile ai fini IMU. E la riduzione é pari al 50%. Dunque, soddisfatti tutti i requisiti della norma e delle eventuali integrazioni del regolamento comunale, un’esenzione totale non é al momento contemplata. Tuttavia, é possibile ottenere un risparmio pari alla metà dell’imponibile.