Attenzione a tutte le novità e ai chiarimenti riguardanti il pagamento o meno dell’imposta di bollo sull’assegno circolare del 2023. Tutti i dettagli per evitare di incorrere in accertamenti o, ancor peggio, in sanzioni
Come molti sanno perché un assegno circolare possa essere considerato un titolo di credito valido e non essere considerato nullo deve riportare la dicitura “pagabile a vista”. Solitamente è non trasferibile ovvero solo la persona indicata sull’assegno stesso lo potrà incassare senza poterlo girare a terze persone.
Quello che invece in tanti si domandano è se per un assegno circolare emesso nel 2023 l’imposta di bollo debba sempre essere pagata. Anzitutto specifichiamo che entrambe le parti ovvero la banca o il cliente che richiedere l’emissione dell’assegno sono considerati i soggetti tenuti al pagamento di tale imposta. Che però non deve essere pagata sempre dato che le attuale norme prevedono che solo il superamento di un determinato importo ed il fatto che gli assegni siano resi trasferibili implica che essi siano soggetti a imposta di bollo.
Assegno circolare e imposta di bollo 2023, cosa cambia: le novità
L’imposta di bollo di 1.50 euro, lo ricordiamo, è stata introdotta nel 2008 ed è stata fissata sugli assegni bancari e postali che recano importi superiori ai 1000 euro; riguarda anche gli assegni trasferibili per i quali è stata introdotta nell’ambito della lotta al riciclaggio di denaro conseguente ad attività illecite. Per quanto riguarda gli assegni circolari trasferibili occorre effettuare presentazione alla banca di un’apposita richiesta scritta per poi effettuare, per ogni modulo, il pagamento di un’imposta di bollo pari a 1,50 euro.
Se però entriamo più nel dettaglio scopriamo che il pagamento è previsto anche nel caso in cui l’importo dell’assegno risulti inferiore ai 1000 euro e l’assegno sia stato reso trasferibile. Anche in questo caso l’imposta di bollo sarà di 1,50 euro ma che, in aggiunta, potrebbero essere previste commissioni richieste dalla propria banca.
Il calcolo dell’imposta di bollo sugli assegni circolari emessi nel 2023 va effettuato nella misura del 6×1000 e deve essere pagato, sulla base della denuncia da presentare entro 30 giorni dalla scadenza, trimestralmente, versandola entro i 10 giorni seguenti la scadenza stessa. L’importo complessivo di tutti gli assegni in circolazione al termine di ogni trimestre deve essere considerato nel calcolo della base imponibili sulla quale andrà applicata l’aliquota. Per ogni assegno circolare dovrà, come spiegato in precedenza, essere pagato anche l’importo di 1,50 euro.
Anche il numero di assegni circolari in forma libera emessi nel trimestre di riferimento andrà indicata nella denuncia trimestrale presentata all’ufficio delle entrate. Qualora, ad esempio, si voglia rendere un assegno circolare trasferibile ed il suo importo sia inferiore ai 1000 euro, andrà pagato 1,50 euro di imposta di bollo ovvero il costo per rendere l’assegno da non trasferibile a trasferibile.