Una nuova circolare dell’INPS cambia tutto per quanto riguarda la Naspi, l’indennità di disoccupazione. E c’è chi rischia di perderla.
La nuova circolare Inps datata 10 febbraio cambia parecchi punti in materia di indennità di disoccupazione. Non tutti possono dormire sonni tranquilli.
La circolare numero 21 del 10 febbraio 2023 dell’Inps si concentra in particolare sulla fine di un rapporto di lavoro involontaria. In pratica l’Inps ci spiega quando un dipendente rimasto senza lavoro può far valere lo stato di disoccupazione involontaria. La legge, infatti, è di nuovo cambiata e prevede nuovi casi in cui un lavoratore possa richiedere l’indennità. Tra questi nuovi casi c’è la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di dimissioni per giusta causa. In questo caso, ci sono precise tempistiche da rispettare, per la presentazione della domanda.
Perdere tutto anche quando se ne avrebbe diritto è molto semplice se non si conoscono bene le leggi. Dunque per non rischiare di perdere tutto è necessario informarsi bene e leggere attentamente cosa dice la norma. La norma è chiara e stabilisce che l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del datore di lavoro non costituisce motivo di licenziamento. In pratica la cessazione del lavoro, secondo la legge, non inizia nel momento in cui un dipendente fa causa al suo datore.
Nello specifico, nella nuova circolare di febbraio dell’Inps si legge che: “Le eventuali dimissioni del lavoratore nel periodo di sospensione, tra la data della sentenza dichiarativa fino alla data della comunicazione del curatore, si intendono rassegnate per giusta causa, ma con effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale”. In questo caso, dunque, le eventuali dimissioni del lavoratore devono essere considerate sia per giusta causa sia perdita involontaria dell’occupazione. Quindi il lavoratore, pur essendosi dimesso di sua volontà, avrà diritto all’indennità di disoccupazione, cioè la Naspi.
Massima attenzione alle scadenze perché secondo la legge vigente un lavoratore ha tempo 68 giorni per fare richiesta di disoccupazione a partire dalla fine del rapporto di lavoro.
Tuttavia la norma prevede un’eccezione a favore del lavoratore: nel caso di dimissioni per giusta causa presentate a seguito di sentenza, il termine di 68 giorni per la presentazione della domanda di NASPI decorre dalla data in cui il lavoratore rassegna le proprie dimissioni e non dalla data della cessazione del rapporto di lavoro. Il lavoratore può rassegnare le dimissioni anche molto tempo dopo l’effettiva cessazione di un rapporto di lavoro infatti. Non necessariamente le due date coincidono.
Chi non rispetta i termini stabiliti – 68 giorni dalla fine del rapporto di lavoro o dalle proprie dimissioni se per giusta causa- rischia di non vedersi riconosciuta l’indennità di disoccupazione e di perdere la Naspi anche se ci sarebbero state tutte le condizioni legali per ottenerla. L’Inps, nella circolare di febbraio, ricorda, inoltre che quando si presenta la domanda è necessario presentare anche la lettera di dimissioni/licenziamento: sarà cura degli operatori delle Strutture territoriali verificare, attraverso la consultazione degli archivi del Registro delle imprese, che l’azienda è in liquidazione giudiziale.
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