Ai giorni nostri il cassetto fiscale è uno strumento indispensabile per moltissime operazioni. Eppure, in tanti non sanno neppure cosa sia. Ecco la guida completa.
Cassetto fiscale questo sconosciuto. L’Italia ha imboccato da tempo la via della digitalizzazione come metodo per snellire la burocrazia e rendere più veloce ed efficiente il dialogo tra Stato e cittadino. Da questo punto di vista il cassetto fiscale messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate assume un ruolo chiave. Di cosa si tratta esattamente?
Il cassetto fiscale, come suggerisce il nome stesso, è il servizio che consente la consultazione di tutte le informazioni fiscali di un dato contribuente. Un po’ come una carta d’identità che traccia il nostro profilo nel mondo parallelo del Fisco. Saperlo usare al meglio è ormai fondamentale, anche se sono ancora molti i cittadini che non l’hanno mai consultato. Ecco come rimediare senza difficoltà.
Le “istruzioni per l’uso” del cassetto fiscale
Il cassetto fiscale contiene un’ampia serie di informazioni: dati anagrafici, dati delle dichiarazioni fiscali, dati dei rimborsi, dati dei versamenti effettuati tramite modello F24 e F23, atti del registro (dati patrimoniali), dati e informazioni relativi agli studi di settore e agli indicatori sintetici di affidabilità fiscale (Isa), oltre alle informazioni sul proprio stato di iscrizione al Vies.
Per accedere al servizio – che è attivo tutti i giorni, ad eccezione di una finestra quotidiana per la manutenzione del sistema, dalle ore 5.00 alle 6.00 – occorre essere in possesso di un’identità digitale (SPID, CIE o CNS) o delle credenziali rilasciate dall’Agenzia delle Entrate .I titolari di partita Iva possono inoltre generare un QR-Code con i dati relativi alla propria posizione e un eventuale indirizzo telematico per la ricezione delle fatture elettroniche: una sorta di biglietto da visita fiscale da stampare e/o da mostrare su smartphone, tablet o altri dispositivi.
Il contribuente può anche delegare la consultazione del proprio cassetto fiscale agli intermediari di cui all’art. 3, comma 3, del D.P.R. 322/1998, fino a un massimo di due, sia online (utilizzando l’apposita funzionalità, disponibile nell’area riservata), sia in ufficio, presentando apposita delega (scaricabile in pdf) a una qualsiasi sede dell’Agenzia delle Entrate, insieme alla copia di un documento di identità. Il contribuente riceverà presso il proprio domicilio fiscale un codice di attivazione da consegnare all’intermediario; in caso di mancato recapito, trascorsi 15 giorni dall’invio dei dati da parte del professionista, il delegante potrà richiedere l’attivazione della delega presso un ufficio territoriale dell’Agenzia, dichiarando la mancata ricezione del codice di attivazione. La delega può anche essere revocata con le stesse modalità.
Se la delega va a buon fine, gli intermediari abilitati al servizio Entratel possono consultare i dati relativi ai propri clienti sottoscrivendo uno specifico Regolamento che disciplina le modalità di utilizzo del servizio. Il contribuente che non intende recarsi personalmente in ufficio può farsi rappresentare da un incaricato come previsto dall’articolo 63 del D.P.R. n. 600/1973.