Gli eredi di chi ha eseguito un intervento edilizio tramite detrazione fiscale possono usufruire delle restanti rate della riduzione? Ecco la risposta
Poniamo il caso che un contribuente sia nudo proprietario di immobili il cui usufrutto è dei genitori, che hanno apportato lavori edilizi nel periodo 2021-2022. Che cosa succede in caso di morte? È dunque possibile che le rate di cui non si è beneficiato vengano trasmesse all’erede?
Si tratta di una domanda frequente, a cui ha dato risposta direttamente l’Agenzia delle Entrate. Essa infatti sottolinea che, se gli eredi del beneficiario del diritto d’uso sono beneficiari a tutti gli effetti dell’immobile su cui si sono eseguiti i lavori, allora è possibile per costoro detrarre le rate restanti non usate dalla persona deceduta.
Tutto ciò perché, dato che sono gli eredi i proprietari dell’immobile, hanno diritto, da un punto di vista legale, a chiedere tale beneficio. C’è però un appunto da fare: per trasferire agli eredi le suddette detrazioni residue, essi devono essere in possesso della nuda proprietà dell’immobile.
In breve, per l’Agenzia delle Entrate è possibile trasferire le rate residue esclusivamente se gli eredi hanno la disponibilità dell’immobile in questione, altrimenti, se esso è locato, questa operazione non sarà fattibile.
Bonus edilizi, quando è possibile il trasferimento delle rate
L’erede, come è chiarito nella circolare del Fisco 25 luglio 2022 n.28, deve essere in possesso anche della detenzione materiale e diretta dell’immobile, perché questo trasferimento si può verificare solo se l’erede ha la disponibilità dell’immobile e non, per l’appunto, se esso è locato.
In definitiva, se un immobile è locato, la detrazione non spetta. Se l’immobile invece è a disposizione, è possibile ottenere detrazione per gli eredi, suddivisa in parti uguali. Nel caso in cui vi sia più di un erede, se solo uno di loro vive nell’immobile in questione, la detrazione va interamente a quest’ultimo, dato che gli altri eredi non ne possono disporre.
Se c’è un coniuge superstite, che ha il diritto di abitazione e rinuncia a ereditare l’immobile, non potrà beneficiare delle quote residue di detrazione, perché non sarebbe più erede, per l’appunto. Oltretutto, la detrazione non toccherà neanche agli altri eredi se non abitano con il coniuge superstite, perché non detengono materialmente l’immobile.
La detenzione materiale e diretta di un immobile interessato da lavori edilizi deve esserci per tutto il tempo di imposta di riferimento. Ergo, se quell’immobile è locato o dato in comodato d’uso anche soltanto per un certo periodo dell’anno, la detrazione non spetterà all’erede per quell’anno.