Alcune categorie di auto sono esenti dal pagamento del bollo auto, per una serie di motivi: ecco la casistica completa.
Il possesso di un’automobile e il pagamento del bollo vanno a braccetto. La tassa, odiata – inutile nasconderlo – dagli automobilisti – è una di quelle da cui non è possibile sottrarsi. Ma ci sono alcune categorie di vetture che ne sono esenti, in modo permanente o temporaneo. Vediamo tutti i casi di esenzione previsti dalla normativa e le differenze tra regione e regione.
Premessa: il bollo auto è una imposta di proprietà, nel senso che grava sulla proprietà del veicolo e non è dipendente dalla circolazione o meno dello stesso, un po’ come il canone Rai nel caso del televisore. E dal 1° gennaio 2020 sono tenuti a pagarlo anche gli utilizzatori del veicolo preso con contratto di noleggio a lungo termine senza conducente.
La normativa nazionale e regionale prevede dei casi di esenzione dal pagamento del bollo auto, quasi sempre legati alle condizioni fisiche dell’intestatario o dell’utilizzatore dell’auto, o dai requisiti anagrafici e dalle caratteristiche tecniche del veicolo.
Le categorie esonerate dal pagamento della tassa automobilistica sono sostanzialmente tre: Beneficiari Legge 104, auto storiche e auto elettriche. Nel primo caso, l’esenzione dal bollo a spetta sia nel caso in cui l’auto sia intestata alla persona disabile, sia quando quest’ultimo risulta fiscalmente a carico del proprietario del veicolo stesso, purché il veicolo rispetti certi limiti di cilindrata (2000 cc per le auto alimentate a benzina e 2800 cc per le auto alimentate a diesel e di potenza non superiore a 150 KW per le auto con motore elettrico). L’agevolazione comprende un solo veicolo, anche se il soggetto disabile ne possiede più d’uno. Per ottenere il beneficio occorre presentare apposita richiesta solo per il primo anno (salvo diversa indicazione).
Inoltre, l’agevolazione legata alla Legge 104 è riconosciuta solo se il veicolo è usato esclusivamente o prevalentemente a beneficio del disabile. L’agevolazione spetta anche al parente proprietario del veicolo che ha il soggetto disabile a carico fiscale (con reddito annuo non superiore a 2.840,51 euro o a 4.000 € per i figli di età non superiore a 24 anni). Tale condizione è valida solo per i genitori, il coniuge e i parenti o affini entro il secondo grado della persona con grave disabilità. Solo se l’interessato è over 65 e non vi sono le figure appena citate, risultano validi anche i parenti o affini di terzo grado.
Passiamo alle auto storiche, ovvero quelle che hanno oltre 30 anni di età. In questo caso bisogna pagare solo una tassa di circolazione, ovviamente dovuta solo se le auto circolano effettivamente. L’imposta non è fissa per tutto il Paese, ma varia da Regione a Regione e si aggira sui 20-30 euro. L’esenzione spetta anche ai proprietari di veicoli a basse o a 0 emissioni, quindi le auto elettriche e, in alcuni casi, quelle ibride. Questo tipo di beneficio, però, è a discrezione della regione di residenza. Talora l’esenzione è permanente, talaltra solo temporanea.
Tra gli altri casi di esenzione, comuni più o meno a tutte le regioni: auto delle organizzazioni di volontariato; autoambulanze e veicoli con finalità di soccorso sanitario; mezzi impiegati nel servizio di estinzione incendi; mezzi delle Ong. C’è poi il caso dell’esportazione temporanea all’estero (fuori UE): è possibile richiedere una sospensione se il periodo fuori UE risulta non inferiore a 12 mesi. Infine le auto in rivendita tramite concessionari autorizzati.
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