Da qualche tempo la fattura elettronica è diventata obbligatoria non solo per le imprese, ma anche per i professionisti con partita Iva. L’Agenzia delle Entrate ha appena dato il via a una svolta a livello normativo.
Per chi segue la contabilità di un’azienda e per i titolari di partita iva che operano come liberi professionisti, la fattura elettronica è ormai pane quotidiano. Adattarsi a questo nuovo strumento all’inizio non è stato facile, ma ne è valsa sicuramente la pena, dato che la procedura risulta alla fine molto più semplice e trasparente, da tutti i punti di vista.
L’Agenzia delle Entrate ha però deciso di cambiare le regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche all’interno del Sistema di Interscambio (SdI), relative alle attività di cessione di beni e servizi tra soggetti residenti in Italia e valide anche per le operazioni transfrontaliere. Cosa significa all’atto pratico? Vediamolo insieme.
Tutte le novità per chi emette fatture elettroniche
Come noto, la conservazione delle fatture elettroniche da parte dell’Agenzia delle Entrate è uno dei tanti benefici offerti dalla dematerializzazione,. Un caposaldo del PNRR e uno step indispensabile per il completamento della trasformazione digitale. I vantaggi sono molti: eliminazione dei costi legati al mantenimento dei documenti cartacei, basta documenti smarriti, consultazione più semplice.
A tal proposito InfoCert, una delle prime aziende accreditate presso l’AgID, ribadisce l’obbligo decennale di conservazione digitale delle e-fatture previsto dalle attuali normative evidenziando che il semplice salvataggio della fattura elettronica in un file PDF non ha alcun valore legale. Occorre invece affinare gli strumenti digitali che permettono la conservazione sostitutiva dei documenti emessi e ricevuti.
Il provvedimento 433608/22 dell’Agenzia delle Entrate mira a risolvere le divergenze in atto con il Garante per la Protezione dei Dati Personali in merito alla memorizzazione dei file XML delle fatture elettroniche. Le nuove disposizioni danno facoltà all’Agenzia di memorizzare i file ”fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento”. I documenti correttamente inviati al Sistema di Interscambio saranno poi disponibili nell’area riservata fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione. Per i soggetti senza partita Iva, la visibilità del documento contabile sarà attiva dal giorno di adesione al servizio di consultazione.
Il provvedimento introduce inoltre alcuni servizi innovativi, volti a migliorare e semplificare gli adempimenti che gravano sui contribuenti: quelli di “censimento del canale abituale di trasmissione” e di attivazione di un canale “web-service da utilizzare per le richieste di scarico massivo di dati”. Non è che l’inizio di una digitalizzazione che potrebbe portare ad una definitiva abolizione dei registri Iva, bollati dagli esperti come anacronistici e incompatibili coi formati elettronici attualmente previsti per i documenti contabili in formato digitale.