Gennaio sta per chiudersi e i contribuenti italiani devono far fronte alle prime scadenze fiscali del 2023. Ecco tutte le date da segnare in rosso in agenda.
Il Fisco torna a battere cassa. Il 2023 sarà un anno di importanti novità anche sul fronte delle tasse, a partire dal debutto della dichiarazione IVA precompilata dall’Agenzia delle Entrate.
Dal lavoro alla casa alla sanità, passando per i veri protagonisti di questo 2023, gli aiuti europei e di Stato, sono molti gli appuntamenti che attendono i contribuenti italiani. Vediamo insieme i principali.
Le scadenze fiscali del 2023 dalla A alla Z
Come accennato, il 2023 vede il debutto della dichiarazione IVA precompilata. Chi ha convalidato i registri IVA per tutti i trimestri dell’anno passato, troverà nella propria area riservata all’interno del Portale Fatture e Corrispettivi anche la dichiarazione annuale IVA già predisposta dall’Agenzia delle Entrate.
Dal 1° gennaio è cambiata anche la soglia per differire le scadenze di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche: l’importo di riferimento sale da 250 a 5.000 euro. Il versamento “ordinario” dell’imposta di bollo dovuta va effettuato secondo le scadenze stabilite dal D.M. 17 giugno 2014: 28 febbraio 2023 relativamente al IV trimestre 2022; 31 maggio 2023 relativamente al I trimestre 2023; 30 settembre 2023 relativamente al II trimestre 2023; 30 novembre 2023 relativamente al III trimestre 2023.
Il 25 gennaio 2023 scade la presentazione telematica degli elenchi riepilogativi intracomunitari – Modelli INTRA 1-bis e INTRA 2-bis per le cessioni e acquisti intracomunitari di beni e modello INTRA 1-quater e INTRA 2-quater per le prestazioni di servizi – con riferimento alle operazioni effettuate nel mese di dicembre 2022, per i soggetti con obbligo di presentazione mensile; e nel IV trimestre 2022 per i soggetti con obbligo di presentazione trimestrale. Entro il 31 va inoltre presentata l’autodichiarazione per gli aiuti di Stato – Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020.
Capitolo IVA. I soggetti passivi devono presentare il modello “Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA” con i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta, esclusivamente in via telematica, anche tramite un intermediario abilitato. Di seguito le scadenze del 2023:
- 28 febbraio: invio delle liquidazioni IVA relative al IV trimestre 2022; 31 maggio: invio delle liquidazioni IVA relative al I trimestre 2023;
- 30 settembre: invio delle liquidazioni IVA relative al II trimestre 2023 (termine modificato dal decreto Semplificazioni);
- 30 novembre: invio delle liquidazioni IVA relative al III trimestre 2023.
Passiamo al sistema tessera sanitaria. Entro febbraio prossimo i cittadini possono esercitare il diritto di opposizione all’invio dei dati delle proprie spese sanitarie all’Agenzia delle entrate ai fini della precompilazione della dichiarazione dei redditi 2022. Entro il 31 gennaio p.v. va effettuata la trasmissione telematica dei dati di spesa sanitaria (e veterinaria) del II semestre 2022, ai fini della predisposizione del modello precompilato 730 e Redditi PF 2023. Per le spese sostenute dal 1 ° gennaio 2023, inoltre, il termine di trasmissione telematica dei relativi dati diventa “mensile”, non più semestrale, ed è fissato alla fine del mese successivo alla data del documento fiscale.
C’è poi il tema della Certificazione unica. I sostituti d’imposta utilizzano la CU 2023 per attestare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e di lavoro autonomo, le provvigioni e i redditi diversi nonché i corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi. Per quanto riguarda i redditi corrisposti nel 2022, il termine ultimo per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle certificazioni uniche è fissato al 16 marzo, utilizzando il modello “ordinario” con consegna di copia della CU ai percipienti, e al 31 ottobre per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata.
Il 16 marzo scade anche il termine per il pagamento della tassa annuale di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali. Quanto al versamento del saldo IVA a debito del 2022, potrà essere effettuato in unica soluzione entro il 16 marzo o a rate maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima; in unica soluzione entro il 30 giugno (o meglio entro il termine per il saldo delle imposte sui redditi) con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo o a rate dalla data di pagamento, maggiorando dapprima l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e, quindi, aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima. È comunque possibile avvalersi dell’ulteriore differimento del versamento del saldo IVA al 30 luglio, applicando sulla somma dovuta al 30 giugno (al netto delle compensazioni) un interesse dello 0,40%.
A marzo, entro il 31 marzo, occorre presentare la dichiarazione dell’imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin tax) dell’anno precedente, e quella della Digital Services Tax (DST) per i dati relativi all’imposta sui servizi digitali del 2022.
Il 1° gennaio sono entrate in vigore le modifiche dei termini della comunicazione mensile e annuale dei dati all’Anagrafe Tributaria da parte degli operatori finanziari. Il termine di consolidamento dei dati nell’Archivio dei rapporti finanziari è fissato al 30 aprile con riferimento al 2022.
Il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2022 ricade nel periodo 1 febbraio-30 aprile (termine che slitta al primo giorno non festivo utile, cioè il 2 maggio). La comunicazione delle liquidazioni periodiche del IV trimestre può essere inviata unitamente con la dichiarazione annuale IVA: se si opta per questa scelta, occorre anticipare la presentazione della dichiarazione annuale IVA 2022 al 28 febbraio. Chi ha convalidato i registri IVA per tutti i trimestri 2022 troverà nella propria area riservata anche la dichiarazione annuale già predisposta.
La scadenza degli acconti IRPEF, IRES, IRAP e delle relative addizionali e imposte sostitutive, nonché quelli delle imposte patrimoniali (IVIE e IVAFE), è fissata al 30 giugno (prima rata pari al 40% dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi dell’anno precedente), o al 30 novembre (seconda rata pari al 60%; nel caso di soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare il versamento va fatto entro l’ultimo giorno dell’11° mese dell’esercizio). Se l’importo della prima rata non supera 103 euro, l’acconto si versa in unica soluzione entro il 30 novembre.
Per i contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) l’acconto è pari al 50% sia della prima che della seconda rata.
Entro il 30 giugno va presentata la dichiarazione dell’imposta di soggiorno per il 2022. Invece è cambiato il termine per l’approvazione delle istruzioni e dei modelli per la dichiarazione relativa ai redditi e dell’Irap: verranno approvati entro il 28 febbraio (invece del 31 gennaio); per il modello 770 e relative istruzioni il termine di approvazione passa dal 15 gennaio a fine febbraio. Per quanto riguarda la presentazione dei modelli dichiarativi:
- Redditi PF 2023 entro il 30 novembre, in via telematica (direttamente o tramite intermediario); dal 2 maggio al 30 giugno per chi presenta la dichiarazione in forma cartacea presso gli uffici postali;
- Modello 730/2023 entro il 30 settembre;
- Redditi SP 2023 entro il 30 novembre;
- Redditi SC 2023 entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (entro il 30 novembre nel caso di società con esercizio coincidente con l’anno solare);
- modello 770/2023 entro il 31 ottobre.
Fino al 31 ottobre si può aderire al riversamento spontaneo e dell’importo relativo al credito d’imposta R&S indebitamente fruito. Occorre procedere al versamento della prima (o unica) rata entro il 16 dicembre (la seconda e la terza rata rispettivamente entro il 16 dicembre 2024 e 2025).
Infine, entro il 27 dicembre deve essere versato l’acconto IVA per le liquidazioni periodiche di chiusura dell’ultimo mese o dell’ultimo trimestre dell’anno con il modello F24, esclusivamente in via telematica. Per il calcolo dell’importo dovuto si può optare, in base alla convenienza, tra il metodo storico, quello previsionale e quello analitico.