La nota di chiarimento arriva all’interno di un documento dell’INPS. Lo sgravio del 50% delle trattenute contributive, che è attribuito per un anno dal rientro della maternità.
Per chi è diventata mamma ci sono alcune novità che non posso sfuggire. Ad esempio chi rientra al lavoro entro il 31 dicembre 2022 da una maternità hanno la possibilità di cumulare lo sgravio del 50% sulla quota di contribuzione previdenziale a loro carico (di regola il 9,19% dell’imponibile previdenziale) con la facoltà di accedere al bonus contributivo dello 0,8% (primo semestre 2022) e del 2% (secondo semestre 2022).
Chi è entrato nel merito, nello specifico, è l’Inps con la nota 042/2022 pubblicato pochi giorni in cui viene precisato che in tal caso, lo sgravio del 50% si calcola sull’aliquota piena di contribuzione dovuta della lavoratrice e non su quella ridotta dallo sgravio dello 0,8-2%.
L’agevolazione deve stuzzicare l’interesse alle neo mamme dipendenti di datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che devono ritornare nel posto di lavoro dopo avere fruito del congedo di maternità (astensione obbligatoria). Consiste nella riduzione del 50% per un anno dal rientro in ufficio della quota di contribuzione a carico della lavoratrice, con un effetto positivo sulla busta paga mensile. Si riferisce a tutti i rapporti di lavoro dipendente, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, compresi part-time, apprendistato, lavoro domestico e lavoro intermittente, nonché ai rapporti dipendenti in cooperativa e a quelli a scopo di somministrazione. L’Inps ha fatto sapere che le istruzioni in merito con la Circolare n. 102/2022. In questa sede è stato precisato che la fruizione dell’esonero può essere posticipata alla data di rientro dopo il periodo di astensione facoltativa qualora la lavoratrice ne fruisca, ovvero anche al rientro dal periodo d’interdizione post partum eventualmente riconosciuto alla lavoratrice (art. 17 TU maternità, approvato dal decreto legislativo n. 151/2001). Ad ogni modo, considerato che la misura è sperimentale, valevole solo per l’anno 2022, il rientro della lavoratrice nel posto di lavoro deve comunque avvenire entro il 31 dicembre 2022.
Nel documento di rito l’Inps aggiunge che il posticipo si realizza a condizione che gli ulteriori periodi di congedo (facoltativo) vengano fruiti «senza soluzione di continuità» rispetto a quello di maternità (fermo restando che il rientro avvenga entro il 31 dicembre 2022). A tali condizioni, diverse possono essere le cause che determinano lo slittamento in avanti della decorrenza dello sgravio: ferie, malattia, permessi retribuiti etc. Viceversa, se il rientro effettivo avviene al termine del congedo di maternità ovvero, con soluzione di continuità, di quello parentale o di altre cause, lo sgravio decorre immediatamente dal rientro.
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