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Ondata pignoramenti dell’Agenzia delle Entrate, quando accade davvero

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Bruno Galvan

Le difficoltà economiche di imprese e famiglie hanno di fatto aumentato il debito degli italiani nei confronti del Fisco. Il caro energia associato all’inflazione sta mettendo in ginocchio davvero tutti. Sono in crescita da questo punto di vista i pignoramenti da parte dell’Agenzia delle Entrate verso i contribuenti morosi. Un atto previsto dalla legge che scatta dopo alcuni passaggi previsti. Vediamo nel dettaglio quando scatta il pignoramento da parte del Fisco.

Pignoramento Agenzia delle Entrate: le novità

Cosa è il pignoramento e quando scatta

Quando riceviamo una cartella esattoriale dobbiamo sapere che abbiamo 60 giorni di tempo per pagare quanto dovuto al Fisco. Scaduto questo termine, l’Agenzia delle Entrate dà vita ad un iter previsto dalla Legge per recuperare la somma. In primis l’Agenzia invierà una comunicazione in cui avvisa il debitore che inizierà tutte le azioni cautelari per la riscossione dell’importo.

Se il pignoramento riguarda stipendi o qualsiasi altra indennità derivanti dal rapporo di lavoro o di impiego, il Concessionario può pignorare solo entro limiti tassativi:

  • fino ad 2.500 euro la quota pignorabile è un decimo;
  • tra euro 2.500 e 5.000 la quota pignorabile è un settimo;
  • sopra 5.000 euro la quota pignorabile è un quinto.

Il pignoramento presso terzi da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione può essere effettuato anche sulle somme depositate sul conto corrente del debitore, ad esclusione dell’ultimo stipendio che resta sempre disponibile per qualsiasi necessità al debitore.

Quando scatta pignoramento Agenzia delle Entrate

Pignoramento immobiliare quando avviene?

l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non può procedere al pignoramento immobiliare se l’immobile presenta le seguenti caratteristiche: è l’unico immobile di proprietà del debitore;

  • è adibito ad uso abitativo e il debitore vi risiede. Tale circostanza deve risultare da certificato anagrafico;
  • non è di lusso, né una villa (A/8), né un castello o un palazzo di pregio artistico o storico (A/9).

In tutti gli altri casi, il Concessionario può procedere al pignoramento e alla successiva vendita all’asta dell’immobile solo se:

  • l’importo complessivo del debito tributario è superiore ad Euro 120.000,00;
  • il valore degli immobili del debitore è superiore ad Euro 120.000,00;
  • sono decorsi almeno 6 mesi dalla iscrizione dell’ ipoteca e il debitore non ha pagato/rateizzato il debito o in mancanza di provvedimenti di sgravio/sospensione.

Cosa è il pignoramento mobiliare

Ha per oggetto i beni mobili del debitore.  L’Agenzia delle entrate può disporre il fermo amministrativo previo invio di un preavviso di 30 giorni per consentire al contribuente di avere altro tempo per decidere come regolarizzare la sua posizione. Non sono pignorabili beni mobili che servono allo svolgimento della professione del debitore oppure hanno fini assistenziali.

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