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Superbonus, c’è un errore che non devi commettere ad Ottobre

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Edoardo Corasaniti

A ottobre, per alcuni contribuenti, scade il termine ultimo per esercitare l’opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito riconosciuti dal Superbonus. 

A ottobre scade, per alcuni contribuenti, il termine ultimo per esercitare l’opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito riconosciuti dall’Agenzia dell’Entrate a chi ha richiesto e ottenuto il Superbonus 110.

Errore da non commettere sul Superbonus/ foto Ansa

Per le spese sostenute nel 2021, la comunicazione doveva essere trasmessa entro il 29 aprile 2022, fatta eccezione per due categorie. Vediamo nello specifico di cosa si tratta e chi riguarda.

Superbonus: la differenza tra sconto in fattura e cessione del credito

Superbonus/ foto Ansa

I soggetti che hanno diritto alle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, anche nella misura del 110% (tramite il Superbonus), sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate se hanno intenzione di procedere con la cessione del corrispondente credito a soggetti terzi oppure utilizzare il contributo sotto forma di sconto. L’opzione va comunicata esclusivamente in via telematica, a partire dal 15 ottobre e entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.

Come previsto dall’articolo 121 del decreto Rilancio, i contribuenti che fino al 31 dicembre 2025 sostengono spese per gli interventi ammessi al Superbonus e – negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 – effettuano spese per i lavori sopra indicati (cui elenco completo è stato esposta dal legislatore al al comma 2 dell’articolo 121 del DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34), possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente: per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati. Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante o, nel caso di sconto “parziale”, pari all’importo dello sconto applicato; per la cessione di un credito d’imposta, corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione. Nel caso dello sconto in fattura, il credito è cedibile ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di: banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (indicati nel decreto legislativo n. 385/1993); società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del citato testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo n. 209/2005.

Cosa succede con la cessione del credito

Per quanto riguarda invece la cessione del credito, due ulteriori cessioni sono possibili solo se effettuate a favore di: banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (indicati nel decreto legislativo n. 385/1993) società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del citato testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia; imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo n. 209/2005.

Solo i crediti che entro la data del 16 febbraio 2022 sono stati oggetto di cessione o sconto possono essere ceduti ancora una volta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (cosiddetta cessione jolly). Per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche il provvedimento ha invece fissato questo termine al 7 marzo 2022. I contratti di cessione conclusi in violazione di queste disposizioni sono nulli.

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