I bonus casa sono sempre un cantiere aperto ed ha ragione chi dice che gli approfondimenti ed i chiarimenti su questo mondo non finiscono mai.
L’Agenzia delle Entrate approfitta della domanda posta da un contribuente per fornire un chiarimento che come sempre può essere utile a tutti. Infatti si può ben dire che sono proprio le Entrate la vera fonte di notizie e di chiarimenti sul bonus, pur muovendosi sempre ovviamente entro la cornice della legge.
Stavolta le Entrate si concentrano sulla questione dell’IVA relativamente allo sconto in fattura. E fanno un chiarimento davvero utile. Stavolta si parla di “pro-rata” in ottemperanza all’articolo 19, quinto comma, Dpr n. 633/1972: cosa succede in caso di sconto in fattura? Questa risposta va a chiarire una normativa che effettivamente dava adito a dubbi. Infatti il contribuente che ha posto la domanda d’interpello effettivamente chiedeva lumi in merito ad una questione importante.
Il contribuente non sapeva se nel caso del pro rata, nello sconto in fattura potesse essere ricompresa anche l’Iva.
Una questione effettivamente non da poco perchè dalla normativa questo non si riesce a desumere in modo chiaro. Invece la risposta delle Entrate è stata chiarissima. Purtroppo lo sconto in fattura in questo caso è sconto parziale perchè va calcolato al netto dell’Iva. Dunque la spesa può beneficiare dello sconto in fattura ma solo ed unicamente come spesa netta, privata dell’IVA.
Leggendo la prima parte della risposta all’interpello dell’Agenzia sembrerebbe che l’IVA dunque sia persa per quanto riguarda questa particolare fattispecie, visto che lo sconto in fattura può essere solo netto. Ma così non è. Il Fisco difatti fa una importante precisazione. E’ sempre nella risposta n° 118 del 15 marzo che le entrate fanno l’importante chiarimento sull’Iva basandosi sull’art.119 del comma 9-ter dell’art.119 del D.L. 34/2020, decreto Rilancio. L’Iva non è perduta. Ecco quale via segnala il Fisco per la sua detraibilità.
L’Iva dunque non può entrare nello sconto in fattura che rimane netto. Ma sempre la medesima Iva potrà essere detratta nella dichiarazione dei redditi dell’anno relativo. Insomma i costi netti e l’Iva in questo particolare frangente seguiranno due canali differenziati. I costi netti saranno nello sconto in fattura, mentre l’Iva sarà detratta nella dichiarazione dei redditi. Una via quella scelta dalla Entrate che forse apparirà macchinosa a qualcuno, ma che si pone in stretta coerenza con il dettato normativo e che sarà fondamentale per tanti che scelgono lo sconto in fattura.
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