Una nuova sentenza della Corte di Giustizia Europea datata 18 novembre 2021 ha sancito una particolare novità in capo alle partita IVA.
Questa novità riguarda il contribuente al quale la partita IVA sia stata chiusa d’ufficio. Dunque stiamo parlando di un contribuente che non ha più la partita IVA aperta. Questa fattispecie si riferisce in particolare a quelle partita IVA chiuse per protratta inattività. Infatti a causa di una prolungata inattività la partita IVA può essere chiusa d’ufficio. Tuttavia, e qui sta la novità, se il contribuente effettua dopo la chiusura, delle operazioni imponibili ha comunque sia l’obbligo di assoggettamento all’IVA. Vediamo di capire meglio. Dunque il contribuente che non ha dichiarato nulla per sei mesi, però che faccia qualcosa che configuri una continuazione della propria attività dopo la chiusura della partita IVA deve assoggettare e però d’altra parte può anche beneficiare del diritto a detrazione.
Novità dalla corte UE
In parole povere non c’è bisogno di chiedere una nuova identificazione. La partita IVA chiusa in un certo senso continua a produrre effetti e anche le operazioni imponibili successive ricadono sotto la medesima identificazione. Da qui l’obbligo di assoggettare all’IVA ma simmetricamente anche il diritto a detrarre l’imposta. Ciò emerge dalla sentenza Corte di giustizia Ue del 18 novembre 2021, causa C-358/20. Il tema delle Partite IVA inattive è diventato purtroppo di grande attualità con la pandemia. Molte anzi troppe, sono chiuse per non non essere più riaperte. Per questo le associazioni di categoria parlano di strage di autonomi.
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E’ pur vero che con la ripresa, tante sono riaperte, ma i numeri sono nettamente inferiori a quelle chiuse.
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Tra l’altro i nuovi paventati lockdown, non fanno presagire nulla di buono per la categoria.